Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel quadro dei princìpi recati dal decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla salute anche delle persone diversamente abili affette da patologie respiratorie croniche invalidanti, possono essere realizzate opere strettamente funzionali volte a rimuovere gli ostacoli e le barriere esistenti negli ambienti di vita di residenzialità privata, sovvenzionata e agevolata stabilmente occupati, consistenti nella realizzazione, a spese dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, purché nei limiti degli standard stabiliti dai singoli comuni ove si trova l'immobile adibito a residenza, di modifiche strutturali necessarie a soddisfare le condizioni di aerazione nonché di interventi ristrutturativi interni atti ad agevolare l'assistenza domiciliare.
      2. Le opere interne e quelle di cui all'articolo 900 del codice civile possono essere eseguite in deroga agli articoli 1108, 1120, 1123 e 1136 del codice civile e i relativi progetti tecnici e certificati di assenza di pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, quale preavviso ai sensi dell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, devono essere comunicati ai comuni di residenza, con le medesime modalità e con gli effetti dell'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, unendo ad essi il certificato rilasciato, in carta libera, da un medico di struttura sanitaria pubblica attestante

 

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la patologia cronica invalidante, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione, nonché copia dell'atto di proprietà o del contratto di locazione registrato con reddito e con dichiarazione giurata di assenso del proprietario dell'immobile.